L’imputato non ha diritto alla traduzione dei documenti in lingua straniera acquisiti al processo

Con la sentenza n. 31201, resa il 19 luglio 2023, la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui l’imputato non può vantare un diritto alla traduzione di un documento redatto in lingua straniera acquisito al processo a meno che esso non sia tanto rilevante ai fini della decisione da costituire parte integrante dell’accusa. Pertanto, il documento in questione deve assumere rilievo per i fatti da provare e la difesa è tenuta a indicare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione e il pregiudizio che la mancata traduzione determinerebbe in concreto. Nel commento, si considerano gli obblighi scaturenti dal diritto dell’Unione europea e dalla C.E.D.U. in materia di traduzione nei procedimenti penali per verificare se sussista la possibilità di superare l’interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione.


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